Art. 7

Criteri di valutazione delle domande

In vigore dal 24 gen 2018
1. I benefici di cui al presente decreto sono erogati al centro di competenza ad alta specializzazione sulla base dei seguenti criteri, cui sarà attribuito un punteggio secondo le disposizioni del bando di gara, in conformità a quanto previsto dall' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: a) caratteristiche tecniche e solidità economico finanziaria del soggetto proponente in ragione dei partner che concorrono a formarlo. Tale criterio tiene conto della composizione e qualità del partenariato e delle peculiarità dei partner. In particolare, per quanto attiene agli organismi di ricerca, tiene conto, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda, di: 1) numero di progetti di trasferimento tecnologico realizzati con PMI o comunque afferenti alle tecnologie Industria 4.0; 2) numero di pubblicazioni tecnico-scientifiche su tematiche afferenti alle tecnologie Industria 4.0; 3) numero di assegnisti di ricerca, dottorandi e dottorati inerenti alle tecnologie Industria 4.0; 4) numero di strutture operative utilizzate in attività di ricerca e dedicate al trasferimento tecnologico verso le imprese; 5) qualità del personale designato a sovraintendere alla realizzazione del programma di attività e relativa esperienza curricolare; 6) aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea; 7) per gli atenei, presenza di percorsi di formazione dottorale innovativi a carattere intersettoriale ed industriale; 8) per gli atenei, intensità della presenza di personale afferente e di cofinanziamenti derivanti da dipartimenti assegnatari del finanziamento di progetti di sviluppo dipartimentale comprendenti attività relative alle tecnologie Industria 4.0. Per quanto attiene alle imprese partner, tiene conto di: 1) numero di brevetti ovvero di diritti di proprietà industriale inerenti allo sviluppo di tecnologie in chiave Industria 4.0, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 2) percentuale di fatturato aziendale derivante dallo sfruttamento di diritti di proprietà industriale afferenti alle tematiche di cui al Piano nazionale industria 4.0, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 3) dimensione complessiva del fatturato delle aziende partner, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 4) numero di progetti di trasferimento tecnologico sviluppati con università e centri di ricerca nazionali e/o internazionali, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 5) numero di studenti formati all'interno di academy aziendali, con meccanismi di alternanza scuola-lavoro ovvero mediante collaborazioni con istituti tecnici superiori o formati attraverso master specialistici finanziati dall'impresa, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda; 6) quantità, qualità e rilevanza del personale delle imprese destinato al programma di attività; 7) rating di legalità conseguito dall'impresa ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per cui la stessa risulta nell'elenco di cui all' della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; 8) aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea; b) solidità economico-finanziaria e qualità del programma di attività valutate sulla base dei seguenti elementi: 1) adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative, con particolare riferimento alla governance, in termini di ruoli e responsabilità, del soggetto proponente; 2) coerenza della proposta rispetto alle finalità di cui al presente decreto, con particolare riguardo alla qualità del programma di attività ed in ragione della congruità e pertinenza delle spese e dei costi previsti dal centro di competenza ad alta specializzazione per l'erogazione del servizio alle imprese, della tempistica prevista, della valutazione dei rischi connessi, dell'eventuale supporto di investimenti esterni e della capacità di intercettare la domanda delle imprese; 3) sostenibilità economico-finanziaria del programma di attività ovvero la capacità di realizzare l'attività programmata in ragione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie e aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico; 4) proiezioni di fatturato in base ai volumi di imprese servite e dei prezzi unitari del servizio fondate su analisi di mercato e in virtù della possibilità di stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese; 5) strategia commerciale: valutazione della strategia sviluppata necessaria al raggiungimento degli obiettivi di fatturato; 6) qualità e adeguatezza delle strutture, attrezzature, impianti e macchinari: valutazione delle strutture e delle dotazioni strumentali e tecnologiche per l'erogazione dei servizi oggetto del programma di attività; 7) costi operativi: congruità delle spese operative previste con gli obiettivi di fatturato; 8) gestione del rischio: valutazione e mitigazione dei possibili rischi previsti nel programma di attività; 9) proiezioni di risultato netto e analisi complessiva della solidità economica della proposta e dei piani di investimento degli utili per il continuo ammodernamento del centro di competenza ad alta specializzazione; 10) rilevanza dei risultati attesi sia in termini di orientamento e formazione alle imprese che di stimolo alla domanda rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale.
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