Parte IV

Art. 25

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 set 2017
1. Ai posti determinati ai sensi dell', commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all', comma 1-bis, del decreto-legge, nonché per le procedure di cui all', commi 88 e 92, della legge. 2. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale è riservata ai soggetti di cui all', comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.87, purchè non rientrino tra le fattispecie di cui all', comma 87, della legge. 3. La quota di riserva di cui al comma 2 è determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili determinati ai sensi dell', comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all', comma 1.
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Disposizioni transitorie (Art. 25 Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo