Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 23 feb 2017
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero della salute adegua la propria infrastruttura tecnologica al fine di interconnettere i seguenti sistemi informativi: a) sistema informativo Schede di dimissione ospedaliera; b) sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza-Pronto soccorso, limitatamente agli accessi che esitano in ricovero ospedaliero; c) sistema informativo tessera sanitaria, relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica convenzionata, del sistema tessera sanitaria. 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero della salute adegua la propria infrastruttura tecnologica al fine di interconnettere i seguenti sistemi informativi: a) sistema informativo certificato di assistenza al parto; b) sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza - Pronto soccorso, relativamente agli accessi che non esitano in ricovero ospedaliero; c) sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza - Sistema 118; d) sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare; e) sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali; f) sistema informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto; g) sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice. 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero della salute adegua la propria infrastruttura tecnologica al fine di interconnettere i seguenti sistemi informativi: a) sistema informativo salute mentale; b) sistema informativo nazionale dipendenze. 3. Le ulteriori disposizioni relative ai sistemi informativi di cui all', comma 2, lettera a), da interconnettere, sono adottate con successivi decreti.
Storico versioni

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