Art. 8
Prima attuazione delle procedure per l'interconnessione
In vigore dal 23 feb 2017
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all', comma 1.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Cabina di regia del NSIS individua, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, un cronoprogramma che, tenuto conto della disponibilità, da parte delle regioni e province autonome, dei servizi a supporto dell'interoperabilità delle schede di dimissione ospedaliera di cui al decreto del Ministro della sanità del 27 ottobre 2000, n. 380, e successive modificazioni, preveda la graduale applicazione delle disposizioni di cui all', comma 1, al flusso delle schede di dimissione ospedaliera.
3. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui all', comma 1, al flusso delle schede di dimissione ospedaliera si applicano le procedure indicate al paragrafo 5.2 del disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
4. Il sistema Tessera Sanitaria, nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, istituita ai sensi dell'articolo 62-ter del CAD, rende disponibili:
a) ai fornitori dei dati per il livello nazionale un servizio di verifica della validità del codice identificativo, le cui modalità sono indicate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto;
b) al Ministero della salute un servizio di verifica della validità del codice identificativo e di aggiornamento dei dati, le cui modalità sono indicate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2016-12-07;262#art-8