Titolo II

Art. 9

Controlli e ispezioni

In vigore dal 2 mar 2017
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-10-13;264#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controlli e ispezioni (Art. 9 Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.) — Testo vigente | Portale Normativo