Art. 9 · Controlli e ispezioni
Titolo II

Art. 9

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Controlli e ispezioni

In vigore dal 2 mar 2017
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
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