Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 2 lug 2016
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 6 Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonche' disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo