Art. 4
Elenco degli arbitri
In vigore dal 2 lug 2016
1. Il presidente tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di disponibilità di cui all', comma 2, del decreto sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianità e di onorabilità di cui all', comma 2, ultimo periodo del decreto. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al presidente il venir meno dei requisiti di onorabilità.
3. Il presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il presidente procede alla cancellazione. Il presidente procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto all'area professionale di riferimento.
Il presidente procede ai sensi del comma 3 e dell', comma 3.
Storico versioni
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