Art. 9

Certificato per l'iscrizione nell'Albo

In vigore dal 22 apr 2016
1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
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