Art. 8

Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale

In vigore dal 22 apr 2016
1. A decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge e sino alla pubblicazione del decreto di cui all', comma 6, le commissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, per ogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogni seduta, è redatto un verbale di tutte le domande predisposte dalla commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell'inizio delle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascuna materia d'esame, il numero minimo di domande da predisporre per ciascuna seduta a norma del presente comma. 2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione di cui all', comma 6, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali inseriscono nel data base tutte le domande predisposte per ogni seduta. 3. A decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell', le domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente con le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo.
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Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale (Art. 8 Regolamento recante disciplina delle modalita' e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.) — Testo vigente | Portale Normativo