Art. 4
Nuova iscrizione all'Albo
In vigore dal 22 apr 2016
1. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall', comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.
2. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall', comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-02-25;47#art-4