Art. 3

Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni

In vigore dal 22 apr 2016
1. La cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi. 2. Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente. 3. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato. 4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge, nonché, per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l'articolo 36, comma 7, della legge. 5. La cancellazione dell'avvocato dall'Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a cui è eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività professionale non costituisce condizione per l'iscrizione. 6. L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.
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