Art. 3

Modificazioni all'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

In vigore dal 12 feb 2016
Modificazioni all' del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220 1. All' del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all', hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attività di prevenzione.».
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Modificazioni all'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220 (Art. 3 Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura.) — Testo vigente | Portale Normativo