Art. 2
Modificazioni all'articolo 3 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220
In vigore dal 12 feb 2016
Modificazioni all'
del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220
1. All', comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attività di prevenzione e/o contrasto al racket e all'usura;
b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;
c) l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2015-11-30;223#art-2