Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 10 mar 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 2015 Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 455
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 5 Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo