Art. 3
Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri
In vigore dal 4 ago 2021
1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri è determinato sulla base dei seguenti criteri:
1) per tutte le attività svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200;
2) per tutte le attività svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 250;
3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà, spetta un compenso pari ad euro 200;
4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione, spetta un compenso pari ad euro 250.
2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di cui al comma 1 è raddoppiato.
3. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 2 e 3....
4. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione del bene eccede l'importo di euro 40.000,00, il compenso è liquidato secondo i criteri di cui all', comma 1, lettera a).
5. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 4 e 6.
In ogni caso, l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può eccedere la misura del 30 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 7 e 8.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-10-15;227#art-3