Art. 3

Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri

In vigore dal 4 ago 2021
1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri è determinato sulla base dei seguenti criteri: 1) per tutte le attività svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200; 2) per tutte le attività svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 250; 3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà, spetta un compenso pari ad euro 200; 4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione, spetta un compenso pari ad euro 250. 2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di cui al comma 1 è raddoppiato. 3. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 2 e 3.... 4. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione del bene eccede l'importo di euro 40.000,00, il compenso è liquidato secondo i criteri di cui all', comma 1, lettera a). 5. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 4 e 6. In ogni caso, l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può eccedere la misura del 30 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione. 6. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 7 e 8.

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Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-10-15;227#art-3

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