Art. 9
Revoca dell'assegnazione
In vigore dal 3 ott 2015
1. L'organo competente all'assegnazione può disporre in qualunque momento, con atto motivato e con preavviso di almeno sessanta giorni, la revoca del provvedimento di assegnazione per conduzione dell'immobile che si risolve in un abuso del titolo o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
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