Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 3 ott 2015
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 10 Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario.) — Testo vigente | Portale Normativo