Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 3 ott 2015
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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