Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 3 ott 2015
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza"; Visti gli della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1992, n. 574, "Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione"; Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991; Ritenuto di dover disciplinare l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, al fine di consolidare una positiva sperimentazione dell'utilizzo di detti alloggi come strumento di mobilità; Ritenuto di dover favorire la disponibilità del personale della Polizia di Stato che espleta incarichi di direzione per il soddisfacimento delle esigenze di servizio; Ritenuto altresì, di dover salvaguardare le esigenze di mobilità del personale, nonché quelle correlate alla funzionalità delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio; Ritenuto di dover procedere, per i mutati assetti organizzativo-ordinamentali delle articolazioni centrali e territoriali della Polizia di Stato e delle connesse esigenze funzionali, ad una revisione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2014; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 46/A2015 - 000385, del 9 febbraio 2015; Adotta il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Al fine di salvaguardare sia le esigenze di costante ed immediata disponibilità del personale, sia quelle correlate alla mobilità dello stesso ed alla funzionalità degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, il presente decreto disciplina l'assegnazione degli alloggi di servizio individuali connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, di seguito denominati "alloggi", tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio. 2. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo determina la perdita del titolo di fruizione dell'alloggio di servizio e si procede al suo recupero con le modalità di seguito indicate.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2015-07-30;155#art-1

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