Titolo I

Art. 6

Liceo linguistico

In vigore dal 11 mar 2015
1. La prova di cui all' consiste nell'analisi di uno dei testi proposti ed è finalizzata a verificare le capacità di: a) comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi (temi di attualità, storico-sociali, letterari o artistici), dimostrando di conoscerne le caratteristiche; b) produrre testi scritti per riferire o descrivere o argomentare. 2. La prova si articola in due parti: a) risposte a domande aperte o anche chiuse, relative al testo scelto dal candidato fra quelli proposti; b) redazione di un testo in forma di narrazione o descrizione o argomentazione afferente alla tematica trattata nel testo scelto (lunghezza massima 300 parole).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2015-01-29;10#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Liceo linguistico (Art. 6 Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.) — Testo vigente | Portale Normativo