Art. 6
Liceo linguistico
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2015-01-29;10#art-6
Liceo linguistico
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La seconda prova scritta consiste nell'analisi di un testo a scelta del candidato tra diverse tipologie proposte, come temi di attualità, storico-sociali, letterari o artistici. L'esame serve a verificare la capacità di comprendere e interpretare i testi conoscendone le caratteristiche, oltre all'abilità di produrre elaborati scritti. La prova è suddivisa in due parti distinte. La prima parte prevede risposte a domande aperte o chiuse sul testo scelto. La seconda parte richiede la redazione di un proprio testo (narrativo, descrittivo o argomentativo) legato al tema trattato, con un limite massimo di 300 parole.
La norma definisce la struttura e gli obiettivi della seconda prova scritta dell'esame di Stato per il Liceo linguistico, per verificare le competenze di comprensione e produzione scritta degli studenti.
Si applica ai candidati agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del Liceo linguistico.
Uno studente del Liceo linguistico sceglie durante la seconda prova un testo di attualità tra quelli proposti. Risponde alle domande di comprensione (aperte o chiuse) allegate al brano e successivamente redige un testo argomentativo di massimo 300 parole sullo stesso tema.
I candidati sono tenuti a svolgere l'analisi del testo scelto rispondendo alle relative domande e a redigere un elaborato scritto rispettando il limite massimo di 300 parole.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.