Titolo I

Art. 5

Liceo artistico

In vigore dal 11 mar 2015
1. La prova di cui all' consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte. Il progetto è sviluppato secondo le fasi di: a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia; b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell'autonomia creativa); c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto; d) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto. 2. Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione al tema previsto dallo specifico indirizzo. 3. La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno.
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Liceo artistico (Art. 5 Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.) — Testo vigente | Portale Normativo