Art. 3

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

In vigore dal 25 mar 2015
1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite all', comma 2, lettera c), raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali agevolate loro erogate. L'elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la qualifica di prestazioni sociali agevolate è riportato, unitamente con quello generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1, A2 e A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra l'elenco di cui alla Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari, la prestazione medesima è da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui all'. Per le prestazioni sociali agevolate che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad ampliare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata. 2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti: a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario; b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate; c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate; d) informazioni relative al valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età. 3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono individuate nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. 4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte dal sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 5. Oltre che per le finalità di cui all', le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono utilizzate anche al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, nonché all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le modalità di cui all' del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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