Art. 5
Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico
In vigore dal 25 mar 2015
1. Nel caso in cui all'erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, gli enti erogatori mettono a disposizione del Casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, come individuate nella Tabella 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono organizzate in tre sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza:
a) Infanzia, adolescenza e famiglia;
b) Disabilità e non autosufficienza;
c) Povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio.
Le sezioni costituiscono moduli separati del Casellario, correlate selettivamente con la Tabella 2 e le informazioni estratte dal sistema informativo dell'ISEE secondo le modalità di cui ai commi successivi.
3. In sede di prima applicazione, la Tabella 3 recepisce per ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 le informazioni definite, ai fini della realizzazione del SISS, nei moduli in fase di sperimentazione d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome, di cui all' del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, le informazioni di cui al comma 2 sono definite:
a) quanto alla lettera a), attraverso il modulo SINBA;
b) quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA;
c) quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP.
4. Con riferimento alle sole informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA, di cui al comma 3, l'acquisizione da parte del Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscale dei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per associare alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA quelle sulle eventuali ulteriori prestazioni, acquisite dal Casellario con la Tabella 2, e quelle eventualmente estratte dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'. A seguito dell'associazione di cui al precedente periodo, le informazioni sono automaticamente riaggregate, al fine di garantire la non identificabilità degli interessati, prevedendo comunque i seguenti livelli minimi di aggregazione:
a) riferimenti territoriali di livello non inferiore a quello di ambito territoriale, di cui all', comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) riferimenti all'età del beneficiario individuabili in classi non inferiori al triennio;
c) eventuali riferimenti all'ISEE o alle condizioni economiche per scaglioni non inferiori ad euro 3.000.
5. Le procedure mediante le quali si assicura la non identificabilità degli interessati, che deve essere comunque garantita all'atto dell'acquisizione delle informazioni del modulo SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale di cui all', comma 6. Con il medesimo provvedimento si garantisce la non reversibilità del processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre presenti nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma.
6. Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi è oggetto di apposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7.
7. Al fine di sviluppare l'assetto dei relativi flussi, le informazioni di cui al presente articolo sono inviate all'INPS dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in sede di Conferenza Unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale di cui all', comma 6. Al termine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruità dei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si procede all'integrazione ed eventuale revisione dei flussi informativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi del SIP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2014-12-16;206#art-5