Capo II

Art. 3

Commissione d'esame

In vigore dal 3 feb 2015
1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti. 2. Per ciascuno dei tre settori in cui è suddiviso l'Albo degli ingegneri sono nominati due membri effettivi e due membri supplenti la cui scelta è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'Albo con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni ed in possesso della specifica professionalità. Per ciascuno dei tre settori in cui è suddiviso l'Albo degli ingegneri è nominato un membro effettivo e un membro supplente la cui scelta è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto e caratterizzanti ciascuno dei tre settori. I professionisti e i docenti così nominati interverranno in funzione della sezione e del settore cui il candidato ha chiesto di iscriversi; ai fini della operatività della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista per ogni sezione e/o settore in cui si svolgeranno le prove e almeno un docente. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione ovvero presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. 3. La Commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza del settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validità della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la Commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall' sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
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