Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 3 feb 2015
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, ed in particolare l' che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, l'articolo 22 che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente e l'articolo 23 in materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale; Visti, inoltre, gli dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, sull'esecuzione delle misure compensative, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 25 giugno 2014, con la quale il regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo n. 206 del 2007; c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di ingegnere in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 206 del 2007; d. «Consiglio nazionale», il Consiglio dell'Ordine nazionale degli ingegneri.
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