Capo II

Art. 15

Sostituzione degli eletti

In vigore dal 25 nov 2014
1. Quando con il subentro operato a norma dell'articolo 28, comma 6, della legge non è possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l'equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalità previste dal presente regolamento.
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