Capo II

Art. 13

Scrutinio delle schede

In vigore dal 25 nov 2014
1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri: a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata; b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato; c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a); 2. Sono nulle le schede che: a) non hanno le caratteristiche di cui all', salvo quanto previsto al comma 1; b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia; c) contengono segni diversi dall'espressione di voto; d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito; e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
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