Capo II
Art. 13
Scrutinio delle schede
In vigore dal 25 nov 2014
1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);
2. Sono nulle le schede che:
a) non hanno le caratteristiche di cui all', salvo quanto previsto al comma 1;
b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
Storico versioni
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