Art. 5
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
In vigore dal 25 set 2014
1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nel colloquio.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
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