Art. 3
Titoli di servizio
In vigore dal 25 set 2014
1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;
b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
medaglia al merito di servizio - punti 0,80;
diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,50;
encomio - punti 0,25;
elogio - punti 0,15;
c) anzianità di effettivo servizio, esclusa l'anzianità richiesta quale requisito di ammissione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 6,00;
d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Storico versioni
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