Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 apr 2014
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria;
Visto, in particolare, l'articolo 128-sexies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, che disciplina la figura del mediatore creditizio;
Visto, altresì, l'articolo 128-septies del medesimo decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali il rispetto di requisiti organizzativi;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze detta, tra l'altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le società di mediazione creditizia;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione inviata con nota n. 12680/2013 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla osta espresso con nota prot. n. 6663/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intende per:
a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;
b) «società di mediazione creditizia»: le società iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del Testo unico;
c) «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il sindaco unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile;
d) «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del Testo unico bancario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-01-22;31#art-1