Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 1 apr 2014
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria; Visto, in particolare, l'articolo 128-sexies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, che disciplina la figura del mediatore creditizio; Visto, altresì, l'articolo 128-septies del medesimo decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali il rispetto di requisiti organizzativi; Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze detta, tra l'altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le società di mediazione creditizia; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 21 febbraio 2013; Vista la comunicazione inviata con nota n. 12680/2013 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla osta espresso con nota prot. n. 6663/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Nel presente regolamento si intende per: a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; b) «società di mediazione creditizia»: le società iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del Testo unico; c) «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il sindaco unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile; d) «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del Testo unico bancario.
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