Art. 20
Disposizioni finali
In vigore dal 1 mar 2014
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all', comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.
2. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze n. 359
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-12-23;163#art-20