Art. 19
Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia
In vigore dal 1 mar 2014
Pagamento del contributo unificato
e delle altre spese di giustizia
1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all', comma 3.
3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-12-23;163#art-19