Art. 2

In vigore dal 31 dic 2013
1. L'allegato II, sezione 6: «Acciai inossidabili» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I al presente decreto. 2. Nell'allegato IV, sezione 2: «Determinazione della migrazione specifica» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 3 è sostituito come segue: «3. Cromo trivalente. La determinazione del cromo (trivalente) viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.»; b) il punto 5 è sostituito come segue: «5. Nichel. La determinazione del nichel viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.»; c) il punto 10 è sostituito come segue: «10. Manganese. La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.».
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