Art. 2
2 / 4In vigore dal 31 dic 2013
1. L'allegato II, sezione 6: «Acciai inossidabili» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I al presente decreto.
2. Nell'allegato IV, sezione 2: «Determinazione della migrazione specifica» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 3 è sostituito come segue:
«3. Cromo trivalente.
La determinazione del cromo (trivalente) viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.»;
b) il punto 5 è sostituito come segue:
«5. Nichel.
La determinazione del nichel viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.»;
c) il punto 10 è sostituito come segue:
«10. Manganese.
La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2013-11-11;140#art-2