Capo V

Art. 30

Esclusione dai concorsi

In vigore dal 29 nov 2013
1. I requisiti per la partecipazione al concorso interno per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso. 2. Fermo il disposto dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è altresì escluso dal concorso a norma dell'art. 93 del decreto legislativo citato, il personale sospeso cautelarmente dal servizio. 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, in qualsiasi momento, con decreto del Direttore generale. 4. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame comporta l'esclusione dal concorso dei medesimi.
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Esclusione dai concorsi (Art. 30 Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo