Capo V

Art. 32

Prove d'esame

In vigore dal 29 nov 2013
1. La prova a carattere professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacità tecnica e professionale del candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale, ovvero in un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale. 2. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione. 3. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-10-09;130#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prove d'esame (Art. 32 Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo