Art. 6
Documentazione dei requisiti
In vigore dal 15 giu 2013
1. Il possesso dei requisiti di cui all', comma 1 e dell', comma 1 e l'assenza delle situazioni impeditive di cui all', sono auto-certificati dall'interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui all', l'applicazione di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicità delle dichiarazioni da parte del Ministero.
2. I commissari giudiziali e straordinari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati.
3. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della revoca dell'incarico ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, fermo restando ogni altro provvedimento per l'applicazione delle sanzioni previste per legge.
4. L'accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.
Storico versioni
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