Art. 5
Cause di sospensione
In vigore dal 15 giu 2013
1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all', comma 1, lettera e);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all', comma 1, lettera e), con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:
a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;
b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Ai fini della sospensione di cui al comma 2 il Ministero valuta, nell'interesse della procedura ovvero nell'interesse dello stesso Ministero, il pregiudizio alla credibilità, le possibili negative ricadute sulla gestione operativa, e il danno all'immagine che possono derivare dalla permanenza del commissario nell'incarico.
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