Art. 4

Valutazione del piano

In vigore dal 18 ago 2015
1. Il Ministero provvede ad acquisire, entro due mesi dalla richiesta, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all', comma 4 del decreto legislativo n. 93/2011, il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano. Successivamente il Ministero e l'Autorità valutano il piano, ciascuno secondo le proprie competenze, anche ai fini della sua coerenza con la strategia energetica nazionale di cui all' del decreto legislativo n. 93/2011. 2. Il Ministero valuta altresì, sentita l'Autorità, se il piano contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso è coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del Regolamento CE n. 715/2009, con particolare riferimento alle prospettive europee di sviluppo del mercato e di sicurezza degli approvvigionamenti, nonché con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e con lo sviluppo di infrastrutture derivanti da accordi internazionali. 3. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 93/2011.

Note all'articolo

  • La L. 29 luglio 2015, n. 115 ha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, facendo conseguentemente perdere efficacia al presente provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-02-27;65#art-4

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