Art. 3
Modalità di comunicazione e pubblicazione del piano
In vigore dal 18 ago 2015
1. Al fine di assicurare una adeguata diffusione delle informazioni i gestori:
a) pubblicano annualmente il calendario per l'elaborazione del piano sul proprio sito internet e avviano la richiesta di informazioni e dati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti entro il 1° settembre di ciascun anno;
b) pubblicano nei propri siti internet il piano entro il termine del 31 marzo di ciascun anno ai fini della consultazione, con evidenziazione delle motivazioni delle scelte operate a seguito delle proposte e delle informazioni ricevute;
c) tenuto conto degli esiti della consultazione, trasmettono il piano entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministero, all'Autorità e alle Regioni interessate, nonché comunicano sul proprio sito internet, entro la stessa data, le informazioni relative al piano in lingua italiana ed in lingua inglese.
Note all'articolo
- La L. 29 luglio 2015, n. 115 ha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, facendo conseguentemente perdere efficacia al presente provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-02-27;65#art-3