Art. 11

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 giu 2013
1. L'Istituto utilizza l'attuale subcodice identificativo afferente agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all'Istituto medesimo, fino all'attivazione, da parte della regione Lazio, del codice identificativo dell'Istituto come struttura erogante prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale. 2. L'Istituto subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all', fino alla loro naturale scadenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 febbraio 2013 Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Visto, Il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n. 244
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2013-02-22;56#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo