Art. 10
Collegio sindacale
In vigore dal 7 giu 2013
1. Il collegio sindacale è composto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da tre membri: due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio sindacale, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel corso della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.
3. Il collegio sindacale esercita le attribuzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.
4. I componenti del collegio, per le finalità connesse all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono su detto organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo senza diritto di voto.
5. Ai componenti del collegio spetta il trattamento economico previsto dall', comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
6. All'insediamento del collegio provvede il Direttore, che fissa la prima seduta del collegio medesimo.
Storico versioni
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