Art. 2

In vigore dal 27 apr 2013
1. All' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui alla lettera a) è soppressa. 2. All' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.» 3. All' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere: «c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione; d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.» 4. All' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: «3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive». 5. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, le parole «impeditivo del pagamento della rata di mutuo» e la virgola successiva sono soppresse.
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Art. 2 Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. — Testo vigente | Portale Normativo