Art. 2
2 / 3In vigore dal 27 apr 2013
1. All' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui alla lettera a) è soppressa.
2. All' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.»
3. All' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
«c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.»
4. All' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive».
5. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, le parole «impeditivo del pagamento della rata di mutuo» e la virgola successiva sono soppresse.
Storico versioni
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