Art. 2
Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nel registro nazionale
In vigore dal 14 mar 2013
Elettorato attivo e passivo per le associazioni
iscritte nel registro nazionale
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli associati concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione, con esclusione degli associati ai circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima associazione iscritti ai registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
3. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede a tutte le associazioni iscritte nel registro nazionale idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il numero degli associati.
4. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 3, alle quali viene data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali invita le prime trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere, fino a due candidati alle elezioni dei dieci membri nazionali dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. L'elenco dei candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed è reso disponibile presso la sede elettorale.
5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.
6. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali è conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale delle associazioni di cui al comma 1.
Storico versioni
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