Art. 1
Indizione delle elezioni
In vigore dal 14 mar 2013
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo espresso nella riunione del 28 settembre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 29 aprile 2010;
Preso atto delle osservazioni del Consiglio di Stato, espresse dalla Sezione consultiva per gli atti normativi con parere interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011;
Udito il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio definitivo parere nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 dicembre 2012;
Adotta
il seguente regolamento
recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Indizione delle elezioni
1. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Tra la data della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni deve intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2012-12-20;264#art-1