Art. 6

Modifiche all'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

In vigore dal 20 dic 2012
Modifiche all'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. L'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, è sostituito dal seguente: «1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso è garantita la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.». 2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-10-15;209#art-6

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