Art. 2

Modifiche all'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

In vigore dal 20 dic 2012
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.»; b) al comma 4 le parole «e vi appone la sua firma digitale, ove previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale».
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-10-15;209#art-2

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