Allegato A›Capo III
Art. 50
PREMIO DI OPEROSITÀ E DI COLLABORAZIONE
In vigore dal 12 dic 2012
- PREMIO DI OPEROSITÀ E DI COLLABORAZIONE
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010 per l'attività svolta per conto del Ministero della Salute, ufficio SASN competente, alla cessazione del rapporto convenzionale ai professionisti spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato, con le modalità stabilite dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009, con esclusione dei commi 6, 7 e 9.
2. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, di cui all' del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione.
3. Ai professionisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all' del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1.
4. Il premio di collaborazione sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-10-03;202#art-aa-50